"Quando mai l'Italia finirà di essere il Paese delle Contraddizioni?"
Questo vien da pensare leggendo quanto pubblicato solo ieri sul Blog "Salviamo il Paesaggio".
"Il
paesaggio rappresenta un bene primario ASSOLUTO, prevalente rispetto a qualunque altro interesse."
In un mondo chiamato Utopia, potrebbe essere l'art. 1 bis della Costituzione...
Il Consiglio di Stato riconosce il paesaggio come bene primario assoluto, prevalente rispetto a qualunque altro interesse
by
redazione4 on
lug 1, 2014 •
23:37 Nessun commento

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in una serie di sentenze
affermando che il paesaggio è bene primario e assoluto. La sua tutela
dovrebbe essere prevalente su ogni altro interesse, pubblico e privato.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato in tema di paesaggio:
il supremo Organo di giustizia amministrativa italiana ha ribadito
(Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222) che il paesaggio – nel
nostro Ordinamento – è bene primario e assoluto. La tutela del paesaggio
è quindi prevalente su qualsiasi altro interesse giuridicamente
rilevante, sia di carattere pubblico che privato.
Dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 16 giugno 2014
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2222, del 29 aprile 2014
Beni Ambientali. Il paesaggio rappresenta un bene primario e assoluto prevalente rispetto a qualunque altro interesse.
Come è noto, sotto il profilo
costituzionale l’art. 9 Cost. introduce la tutela del “paesaggio” tra le
disposizioni fondamentali. Il concetto non va però limitato al
significato meramente estetico di “bellezza naturale” ma deve essere
considerato come bene “primario” ed “assoluto”, in quanto abbraccia
l’insieme “dei valori inerenti il territorio” concernenti l’ambiente,
l’eco-sistema ed i beni culturali che devono essere tutelati nel loro
complesso, e non solamente nei singoli elementi che la compongono. Il
paesaggio rappresenta un interesse prevalente rispetto a qualunque altro
interesse, pubblico o privato, e, quindi, deve essere anteposto alle
esigenze urbanistico-edilizie. Il piano paesaggistico costituisce una
valutazione ex ante della tipologia e dell’incidenza qualitativa degli
interventi ammissibili in funzione conservativa degli ambiti reputati
meritevoli di tutela per cui i relativi precetti devono essere orientati
nel senso di assicurare la tutela del paesaggio per assicurare la
conservazione di quei valori che fondano l’identità stessa della
nazione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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